LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 27-03-2000
REGIONE LOMBARDIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 13
del 30 marzo 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 26 del 2002 Articolo 20

    1. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell’art. 
9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative 
sociali’) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto  il seguente comma 2 
bis:
               “2 bis. Le garanzie relative ai finanziamenti concessi alle 
cooperative ai sensi del comma 1, lettera b) possono essere 
rilasciate, oltre che dai soci delle cooperative, anche dalle 
cooperative di garanzia e dai consorzi fidi regolarmente iscritti 
all’Ufficio Italiano Cambi; gli oneri conseguenti sono a carico delle 
cooperative assegnatarie del finanziamento”.
2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996 n. 34 (Interventi regionali 
per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane) sono 
apportate le seguenti modifiche:
 
 a) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la 
lettera d):
 
     “d) stipula convenzioni con le aziende di credito e con le 
società di intermediazione finanziaria, singole o associate, al fine 
di consentire l’attivazione di strumenti finanziari innovativi 
destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese artigiane e 
la loro presenza sul mercato.”;
 
 b) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
 
     “3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire i 
finanziamenti nonchè le agevolazioni attivate con gli strumenti 
finanziari di cui alle lettere b) e d) del comma 1 ed è altresì 
finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate 
attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria 
avviata da Finlombarda S.p.A., in convenzione con le aziende di 
credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle 
cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado 
per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni 
finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2.”;
 
 c) dopo il comma 6 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente  comma 6 
bis:
 
 “6 bis. Finlombarda S.p.A. è autorizzata ad utilizzare eventuali 
giacenze del fondo di rotazione, per un ammontare massimo del 50%, per 
la concessione di finanziamenti a programmi di investimento rientranti 
nell’area di intervento di cui all’articolo 2. L’impiego delle 
giacenze è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione e 
Finlombarda S.p.A.”.
 
 3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali 
per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti 
modifiche:
 
a) dopo il  comma 1 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 1 
bis:
               “1 bis. La Regione promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari 
opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e 
imprenditoriale, attraverso il sostegno alla nascita di imprese in 
grado di creare nuova occupazione tra le donne. A tal fine favorisce 
la qualificazione professionale e manageriale delle imprenditrici e lo 
sviluppo di imprese a maggioranza femminile, nonché delle imprese 
individuali gestite da donne, e predispone programmi annuali di 
promozione dell’imprenditoria femminile mirati a diffondere e 
sviluppare la cultura di impresa tra le donne.”;
 
 b) la lettera e),  del comma 1, dell’articolo 2 è sostituita dalla 
seguente:
 
     “e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali 
locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle 
piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese 
innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la 
partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca 
della Unione Europea e dello Stato e alle gare d’appalto 
internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle 
aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, lo 
sviluppo della certificazione e del controllo della qualità di 
prodotto e di sistema nonché l’introduzione dell’innovazione 
tecnologica nelle piccole e medie imprese.”;
 
c) dopo la lettera f) dell’articolo 2  è aggiunta la seguente  la 
lettera f bis):
    “f bis) gestire a livello regionale il “Fondo nazionale per lo 
sviluppo dell’imprenditoria femminile”, attraverso il cofinanziamento 
delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese a 
maggioranza femminile.”;
 
d) dopo il comma 3 dell’articolo 3  è aggiunto il seguente comma 3 
bis:
    “3 bis. La Giunta regionale elabora, in accordo con le 
associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di 
informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, 
di assistenza tecnica e di progettazione organizzativa, a favore 
dell’imprenditoria femminile.”;
 
 e) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
 
     “1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Lombardia della deliberazione consiliare di cui al comma 
1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei 
contributi, di cui ai precedenti articoli presentano, entro i termini 
indicati nell’aggiornamento della deliberazione consiliare di cui 
all’articolo 3 commi 1 e 4,  alla Giunta regionale i propri progetti 
di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi 
programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli 
obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le 
iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni 
urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti nonché 
le modalità di realizzazione e gestione.”;
 
 f) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
 
               “2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine 
indicato al comma 1, il direttore generale competente con proprio 
atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i 
contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti 
beneficiari.”;
  
 g) la lettera c) del comma 1 dell’articolo  6  è  sostituita dalla 
seguente:
 
               “c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi 
di ricerca della Unione Europea e dello Stato;”;
 
 h) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 sono aggiunte le 
seguenti lettere d bis), d ter), d quater):
 
    “d bis) la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare 
di appalto internazionali;
 
    d ter) lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie 
imprese ai fini della diffusione della   certificazione di prodotto e 
di processo;
 
  d quater) la diffusione ed il consolidamento dell’innovazione 
tecnologica presso le piccole e medie imprese.”;
 
i) il comma 4 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente; 
     “4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettere c), 
d), e d bis), la Regione può concedere un contributo pari al 50% delle 
spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione 
e partecipazione ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello 
Stato ed alle gare d’appalto internazionali, nonché per la 
remunerazione lorda degli “stagisti” ospitati nell’impresa per un 
periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca 
e sviluppo tecnologico.”;
 
 
 l) dopo il comma 4 dell’articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi 4 
bis e 4 ter:
  
    “4 bis. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d 
ter), la Regione può concedere un contributo pari al 30% della spesa 
ritenuta ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità;
b) la certificazione di prodotto.
 4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 lettera d 
quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle 
spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi 
finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni.”;
 
 m) il comma 6 dell’articolo 6 è  sostituito dal seguente:
 
 “6. la concessione dei contributi è disposta trimestralmente con atto 
del direttore generale competente.”;
 
 n) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 è sostituita dalla 
seguente:
 
     “a) la quota del finanziamento regionale concesso nella forma di 
prestito a medio termine, di locazione finanziaria e di prestito 
partecipativo, non potrà superare il 70% della spesa prevista dal 
complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, in 
casi particolari e motivati, tale quota è elevata all’80%;”;
 
 o) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 7 è  sostituita dalla 
seguente:
  
               “b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente 
concesso all’impresa, tenuto conto dell’eventuale cofinanziamento 
realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda 
S.p.A., sarà parametrato ad un indicatore finanziario e comunque non 
potrà essere inferiore al 50% delle condizioni più favorevoli di 
mercato;”;
 
 p) dopo il comma 3 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente comma 3 
bis:
 
               “3 bis. Finlombarda S.p.A. è autorizzata ad utilizzare eventuali 
giacenze del fondo, per un ammontare massimo del 50%, per la 
concessione di finanziamenti a programmi di investimento finalizzati 
agli interventi previsti dal comma 1.”;
 
q) dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la 
seguente  lettera c bis):
               “c bis) lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e 
l’incremento dell’occupazione delle donne.”;
 
 r) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: 
 
 “3. L’eventuale agevolazione a favore delle piccole e medie imprese 
finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risulti a 
carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata 
dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui 
finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere 
superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.”;
  
 s) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:
 
 “Art. 8 bis (Partecipazione della Regione a fondi mobiliari)
 
  1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) la 
Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A. alla costituzione, 
sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari per la partecipazione a 
capitali di rischio di nuove imprese innovative lombarde, di imprese 
localizzate in ambiti geografici specifici nonchè di imprese operanti 
in particolari settori produttivi.”;
 
 
t) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente articolo 12 bis:
“Art. 12 bis (Comitato tecnico di valutazione)
  1. Per l’istruttoria dei progetti pervenuti, concernenti gli 
interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità ai fini della 
diffusione della certificazione di prodotto e di processo, è 
costituito presso la direzione generale competente in materia di 
attività produttive della Giunta regionale un comitato tecnico, 
presieduto dal direttore generale o suo delegato, e composto da cinque 
funzionari regionali, da un tecnico del centro lombardo per lo 
sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da 
dieci esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui cinque su 
indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente 
rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e 
associazioni operanti nel settore della qualità. 
  2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere 
invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche 
cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari 
regionali in relazione agli specifici settori interessati.
  3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l’entità 
dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le 
modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento 
dell’indennità di missione. Tali importi non possono essere comunque 
superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i 
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l’accesso 
agli impieghi regionali.”.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per 
l’approvazione, una specifica proposta contenente gli indirizzi 
programmatici, le priorità settoriali  e le modalità per la 
partecipazione di Finlombarda S.p.A. ai fondi mobiliari previsti 
dall’articolo 8 bis della l.r. 35/1996, di cui al comma 3 lettera s).   
 
5. La legge regionale 10 maggio 1990 n. 41 (Interventi regionali per 
lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori) è abrogata.
6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 
1993 n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 
“Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e 
conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti 
per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato).
                               7. Gli effetti abrogativi di cui ai commi 5 e 6 decorrono 
dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al 
comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 35/1996, di aggiornamento della 
deliberazione del Consiglio regionale 1 ottobre 1997 n.VI/697, fatta 
eccezione per la disposizione di cui all’articolo 6 della l.r. 41/1990 
i cui effetti abrogativi decorrono dall’entrata in vigore della 
presente legge. 
               8. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e 
promozione delle manifestazioni fieristiche) sono apportate le 
seguenti modifiche: 
    
a) dopo il comma 2 dell’articolo 21 è aggiunto il seguente comma 2 
bis:
    “2 bis. Nel rispetto degli indirizzi strategici delineati dal 
programma regionale di sviluppo e nell’ambito del programma di cui al 
comma 2, nonchè in relazione ai contributi concessi per la 
realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) dell’articolo 2 
della l.r. 35/1996, limitatamente alla realizzazione di strutture di 
servizio alle piccole e medie imprese per lo sviluppo della loro 
presenza sui mercati esteri, la Giunta regionale stipula apposite 
convenzioni con i soggetti beneficiari dei contributi, senza ulteriori 
oneri per la Regione, finalizzate ad assicurare il migliore utilizzo 
da parte delle imprese minori lombarde delle suddette strutture.”.
9. Gli esercizi di vicinato territorialmente interessati ai mercati 
effettuabili nelle giornate domenicali o festive, possono essere 
autorizzati dai sindaci all’apertura nei giorni e negli orari di 
svolgimento dei predetti mercati.
  10. Alla legge regionale 14 luglio 1998 n. 11 (Riordino delle 
competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di 
agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla 
seguente:
    “e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da 
calamità naturali e da avversità atmosferiche  e l’adozione dei 
provvedimenti relativi e conseguenti;”;
b) la lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 è abrogata;
c) dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 3 sono aggiunte le 
seguenti lettere: u bis), u ter), u quater), u quinquies), u sexies):
    “u bis) la vigilanza e monitoraggio a fini programmatori delle 
risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni 
idraulico-agrario-forestali;
    u ter) gli usi civici;
    u quater) i lavori di pronto intervento per calamità naturali non 
compresi tra quelli previsti dall’articolo 10 della l.r. 14 agosto 
1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed 
altre opere pubbliche) e localizzati nei territori montani;
    u quinquies) l’irrogazione delle sanzioni amministrative in 
applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle 
quote di produzione;
    u sexies) la vigilanza sui consorzi costituiti per la difesa delle 
produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.”;
d) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla 
seguente:
    “f) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di 
divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione 
professionale, ad esclusione di quella di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera k);”;
e) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla 
seguente:
    “f) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di 
livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal 
programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, 
in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le Camere di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi di quanto 
disposto all’articolo 3, comma 1, lettere r) e t);”;
f) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 è abrogata;
g) dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 4 sono aggiunte le 
seguenti lettere h bis), h ter), h quater):
    “h bis) il controllo sulle attività svolte dal servizio di 
assistenza tecnica agli allevamenti (S.A.T.A.), la vigilanza sulla 
tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull’attuazione dei 
relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti 
dall’applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;
h ter) le attività istruttorie e la gestione degli interventi 
conseguenti alle avversità atmosferiche ed alle calamità naturali, a 
sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle 
infrastrutture rurali a livello provinciale, nell’ambito delle zone 
delimitate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e);
h quater) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi 
statali agli ex Ispettorati Agricoli Provinciali.”;
h) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 è abrogata;
i) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla 
seguente:
    “c) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni 
di piccola entità delle aree boscate;”;
l) la lettera d) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla 
seguente:
    “d) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura ed 
arboricoltura, ivi compresi l’assestamento e la pianificazione dei 
beni silvo-pastorali, nonché l’organizzazione delle squadre antincendi 
boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3-bis;”; 
m) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla 
seguente:
    “e) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in 
capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal 
comma 3 bis;”;
n) dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 sono aggiunte le 
seguenti lettere e bis) ed  e ter):
 “e bis) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la 
manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività 
agrosilvo-pastorali;
    e ter) l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, 
lettera u quater);”;
o) dopo il comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto il comma 3 bis:
    “3 bis. Sono trasferite agli enti gestori dei parchi e riserve 
regionali, nell’ambito dei rispettivi territori, le funzioni 
amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei 
boschi nonché l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi.”;
p) la lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 è abrogata;
q) la lettera e) del comma 4 dell’articolo 4 è abrogata;
r) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 è aggiunta la 
seguente lettera b bis):
    “b bis) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco sul 
proprio territorio;”.
   11. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione 
dell’agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e 
delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e 
l’immagine) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal eguente: 
    “1. Nell’ambito del settore presidenza è istituita la ‘Commissione 
per la comunicazione, l’editoria e l’immagine’; la commisione è 
presieduta dal direttore generale  della presidenza o suo delegato; 
detta commisione sostituisce, assumendone tutte le competenze, il 
gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma 1  della l.r. 13 
febbraio 1990 n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative 
di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia);”; 
b) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: 
    “3. Oltre al direttore generale della  presidenza, o suo delegato, 
al direttore dell’agenzia di stampa e informazione, fanno parte della 
commisione di cui al comma 1, non più di tre esperti particolarmente 
qualificati nel campo del coordinamento editoriale, nella definizione 
dei sistemi della comunicazione.”;  
c) il comma 5 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
    “5. La struttura regionale competente in materia di comunicazione 
assicura il supporto tecnico amministrativo e documentale alla 
commissione di cui ai commi 1,2,3 e 4”.
    12. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per 
il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative 
di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della 
Regione alle associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 così come modificato dall’articolo 4 comma 49 della 
l.r. 1/1998  è sostituito dal seguente:
“Art. 1 
 1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato, del patrocinio, dei conferimenti 
d’onore della Regione     Lombardia e la concessione di contributi a 
iniziative e manifestazioni di rilievo regionale;
b) l’adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a persone 
giuridiche anche a carattere associativo;
c) la partecipazione della Regione Lombardia, in qualità di socio 
fondatore, alla costituzione di fondazioni e altre istituzioni.
2. La partecipazione della Regione a società commerciali è fuori 
dall’ambito di applicazione della presente legge.”;
b) il comma 4 dell’articolo 2, così come già modificato dall’art. 4, 
comma 49 della l.r. n. 1/1998 è sostituito dal seguente:
     “4. La deliberazione di partecipazione di cui all’articolo 1, 
comma 1, lettera c), è adottata dalla Giunta regionale, sentita la 
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni 
dalla sua assegnazione, decorsi i quali la Giunta regionale 
provvede.”;
c) l’articolo 3 è abrogato;
d) i commi 2 e 3 dell’articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
    “2. I soggetti che intendono fruire dei contributi, di cui al 
presente articolo, devono farne domanda al Presidente della Giunta 
regionale.
    3. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate 
dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.”;
e) l’articolo 9 è abrogato.
               13. Alla legge regionale  21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per 
lo sviluppo delle attrezzature sportive) sono apportate le seguenti 
modifiche:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
     “Art. 5  (Istruttoria)
 
     La Giunta regionale delibera sulle domande pervenute, attenendosi 
agli indirizzi pluriennali definiti in collaborazione con il comitato 
regionale consultivo dello sport, di cui all'articolo 11, ed approvati 
dal Consiglio regionale, verificando la validità tecnico-funzionale 
dell'opera, valutando i criteri di costruzione degli impianti, nonché 
le proposte di gestione presentate che devono soddisfare i criteri di 
una fruizione generalizzata, cioè di agibilità da parte di tutti i 
cittadini, in modo che le strutture polivalenti si qualifichino come 
reali servizi sociali.";
 
b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
     “Art. 6 (Approvazione degli interventi)
 
    La deliberazione di cui all’articolo 5 è adottata dalla Giunta 
regionale entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui 
all’articolo 4.
    La deliberazione della Giunta regionale è comunicata, per 
conoscenza, alla competente commissione consiliare.
    Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 25 e 62 della legge 
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è 
autorizzata l’assunzione da parte della Regione di obbligazioni nei 
limiti dell’intera somma stanziata sul bilancio pluriennale.”;
 
c) il terzo comma dell'articolo 7 così come modificato dall’articolo 
4, comma 1 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente:
     "3. Contestualmente alla presa d'atto dell'inizio lavori si 
provvede, in deroga all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 
settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di 
interesse regionale),  alla liquidazione dell'intera somma impegnata a 
favore dei beneficiari indicati nella deliberazione di cui 
all'articolo 6, primo comma , il cui ammontare non sia superiore a 150 
milioni e non superi il cinquanta per cento della somma complessiva  
del progetto ammesso al finanziamento.”;
d) l'articolo 10  è sostituito dal seguente:
    "Art. 10 (Concessione contributi per iniziative e manifestazioni)
    Al fine di ottenere  i contributi previsti dal precedente articolo 
9, le associazioni e gli enti di propaganda sportiva possono 
presentare domanda presso la direzione generale competente in materia 
di sport e tempo libero, secondo i criteri e le modalità di 
concessione stabiliti dalla Giunta regionale.
    La deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma è 
inviata alla competente commissione consiliare che deve esprimere il 
proprio parere entro trenta giorni dalla sua  assegnazione. La 
concessione dei contributi è disposta con provvedimento del direttore 
generale competente per materia.".
    14. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per 
l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in 
ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 10 è  sostituito dal seguente:
    “2. Le delibere del consiglio di amministrazione, con l’eccezione 
di quelle sottoposte a ratifica regionale, assumono efficacia decorso 
il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'ente.”;
b) il comma 3 dell’ articolo 41 è sostituito dal seguente:
    “3. La Giunta regionale approva il regolamento e l’annessa pianta 
organica dell’ISU, il regolamento di contabilità e dei servizi nonché 
le deliberazioni inerenti gli interventi straordinari . Nel caso di 
università che gestiscono i servizi tramite convenzione, la Giunta 
regionale approva altresì le deliberazioni inerenti l’istituzione, 
l’organizzazione e i regolamenti dei servizi  ed i relativi bandi e 
tariffe.”. 
    15. Alla  legge regionale 11 febbraio 1999 n. 8 (Interventi 
regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome) 
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il  comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
    “2. La Regione interviene annualmente con propri contributi, 
finalizzati a sostenere i costi di gestione delle scuole materne di 
cui al comma 1,  anche al fine del contenimento delle rette a carico 
della famiglia. Detti contributi sono erogati o tramite i comuni, i 
quali stipulano apposita convenzione, o direttamente alle scuole 
materne, nel caso il comune opti per l’erogazione diretta da parte 
della Regione alle scuole medesime, nonchè nel caso di cui al comma 
7.”;
b) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 è  sostituita dalla 
seguente:
    “b) la misura e le modalità di erogazione del contributo regionale 
assegnato dal comune all’ente o su richiesta del comune direttamente 
dalla Regione all’ente, ai sensi della presente legge, nonchè dei 
contributi di cui all’articolo 1 del  comma 3.”;
c) il comma 6 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: 
    “6. I comuni che abbiano stipulato convenzioni con le scuole 
materne non statali e non comunali, per essere ammessi ai contributi 
di cui ai commi 2 e 3, devono inoltrare domanda al Presidente della 
Giunta regionale, allegando copia della convenzione o schema della 
stessa entro il 30 novembre di ogni anno.”;
d) il comma 7  dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: 
    “7. Nel caso in cui il comune, a seguito di documentata richiesta, 
non abbia stipulato, nei termini previsti dal comma 6, la convenzione 
di cui al comma 4, con le scuole materne operanti nel proprio 
territorio, le scuole stesse possono usufruire direttamente del 
contributo regionale inoltrando domanda alla Giunta regionale entro il 
10 dicembre di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la 
documentazione che attesti le motivazioni del diniego comunale o che 
ne comprovi l’inerzia, l’autorizzazione al funzionamento dell’autorità 
scolastica territoriale competente e la richiesta di sottoscrizione 
della convenzione da stipulare con la Regione.”;  
e) il comma 8 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
    “8. La Giunta regionale assegna i contributi entro il 28 febbraio 
di ogni anno. Il dirigente della struttura regionale competente 
provvede alla liquidazione, in un’unica soluzione, ai comuni, previo 
accertamento dell’avvenuta stipula della convenzione, ovvero 
direttamente alle scuole materne nei casi di cui al comma 2 
dell’articolo 2.”.
    16. Alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento dei 
rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del dpr 
915/1982. Funzioni della Regione e delle Province) sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
    “1.La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le 
università, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei 
consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli enti, le 
associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e 
sindacali operanti nel settore, promuove attività educative, 
interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione 
rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle 
realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, tenuto conto 
del quadro di riferimento complessivo, delle tematiche ambientali 
emergenti e dell’organizzione dello smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilabili risultante dai piani provinciali approvati.”;  
b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
 
     “2. Il Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di 
approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Giunta 
Regionale, approva ogni anno il programma delle attività di cui al 
comma 1, da realizzarsi nel corso dell'anno stesso. Tale programma, 
che può essere soggetto a successive modifiche ed integrazioni anche 
in relazione a possibili variazioni di stanziamento, deve essere 
redatto in conformità alle previsioni del programma regionale di 
sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali.” .
    17. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia 
di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni 
relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 3) del comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
    “3) altri atti, ivi compresi gli atti della dirigenza, la cui 
pubblicazione sia prescritta dalle leggi o da disposizione della 
Giunta regionale o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis: 
    “2 bis. Al fine di garantirne una maggiore  divulgazione e di 
facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1 e 2 possono 
altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli 
ordinari canali informatici e telematici.”;   
c) il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato;
d) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
    “4. Quando un testo avente contenuto normativo abbia subito 
diverse e complesse modifiche, ovvero contenga rinvii numerosi o 
comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il 
Presidente della Giunta regionale può disporre la pubblicazione nel 
bollettino ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell’atto 
nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è 
specificata la fonte, nonchè la trasmissione unitamente alla legge o 
all’atto da pubblicare, del testo delle norme alle quali è operato il 
rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nel bollettino 
ufficiale unitamente alla legge, al decreto o ad altro atto 
normativo.”;
e) il comma 5 dell’articolo 2 è  sostituito dal seguente:
    “5. Sono pubblicate per estratto le ordinanze dell’organo 
regionale di controllo.”;
f) il comma 8 dell’articolo 2 è  sostituito dal seguente:
    “8. Il direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della 
Regione è il dirigente della relativa struttura, che è iscritto 
all’elenco speciale annesso all’albo speciale dei giornalisti a spese 
dell’amministrazione regionale.”.
    18. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la 
programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa a favore 
dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici 
con rilievo finanziario)  è apportata la seguente modifica:
a) il comma 14 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: 
    “14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di 
attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi 
nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula 
convenzioni con le università, l’istituto regionale di ricerca (IReR) 
ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro 
intervento, con l’assunzione degli oneri conseguenti.”.  
    19. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi 
regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
storico, architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) il titolo della legge regionale è sostituito dal seguente:
“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente 
di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed 
archeologico.”;
b) il comma 1 dell’articolo 7 così come modificato dall’articolo 4 
della l.r. 2/1999, è  sostituito dal seguente:
    “1. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ogni anno, 
un programma di intervento finanziario che prevede l’assegnazione di 
contributi in conto capitale.”.
    20. Alla legge regionale  30 novembre 1982, n. 66 (Norme per 
l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici 
generali) è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 6 così come già modificato dalla l.r. 15/1999, è 
sostituito dal seguente:
 “6. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti 
a presentare la documentazione occorrente, per l’erogazione 
dell’intero contributo, entro quindici mesi dalla comunicazione 
dell’avvenuta assegnazione, salvo comprovati motivi di impossibilità a 
provvedere nel termine previsto e comunque per non più di ulteriori 
nove mesi. Qualora per comprovati motivi, risulti impossibile 
provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della 
scadenza  del suddetto  termine, una proroga per un periodo non 
superiore a nove mesi.”.
 
    21. Alla legge regionale 27 novembre 1989, n. 65 (Interventi 
regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo  1 è  sostituito dal seguente: 
    “1.1. La presente legge detta norme per la valorizzazione e lo 
sviluppo della mobilità ciclistica nonchè per l’adeguamento del 
sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle 
strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 
12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la 
sistemazione delle strade di uso pubblico) e alla legge 28 febbraio 
1967, n. 105 (Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni 
sugli attraversamenti degli abitati).”;
b) l’articolo 2  è sostituito dal seguente: 
    “2.1. Per le finalità di cui all’articolo 1, negli atti di 
pianificazione e di programmazione territoriale e in materia di 
viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonché nella 
progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono osservarsi le 
disposizioni di cui ai successivi articoli .”;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 2 
bis e 2 ter:
 
    “3.2 bis. I piani territoriali di coordinamento provinciali devono 
prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico con 
riguardo alla viabilità provinciale ed al collegamento fra centri 
appartenenti a diversi comuni.
   
    3.2 ter. I comuni e le province predispongono programmi 
pluriennali limitatamente alla viabilità comunale per i comuni e alla 
viabilità provinciale per le province, che individuano come priorità i 
collegamenti ciclabili con gli edifici scolastici, con le aree verdi, 
con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, 
con la rete del trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le 
aree di diporto e turistiche.”;
d) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: 
    “8.1  La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della mobilità 
ciclistica, concede ai singoli comuni e loro consorzi e alle comunità 
montane, alle province, ai consorzi dei parchi regionali contributi in 
capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per 
l’introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili 
da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione o identificazione dei 
percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, ed i parcheggi 
attrezzati ed i punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi 
quelli situati in aree di interscambio nonché per gli interventi di 
cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il 
finanziamento della mobilità ciclistica).”;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. La Regione approva altresì i piani regionali di riparto di cui 
alla legge n. 366/1998 con le modalità previste dalla presente 
legge.”;
f) il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: 
“8.2 Gli enti interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno, 
presentano le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati 
sull’intervento da attuarsi, alla Giunta regionale, che delibera il  
relativo piano di riparto entro i successivi otto mesi.”. 
    22. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del 
trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti 
modifiche:
a) dopo la lettera k) del comma 1, dell’articolo 3, è aggiunta la 
seguente lettera k bis):
 “k bis) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle 
acque del demanio lacuale per attività di trasporto con finalità 
turistico-ricreative;”;
b) la lettera i) del comma 2, dell’articolo 3 è sostituita  dalla  
seguente:
    “i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di 
navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi 
pubblici non di linea ai sensi del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5 
(Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche 
di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi 
personali ed uffici)”;
c) dopo la lettera l) del comma 2, dell’articolo 4   è aggiunta la 
seguente lettera l bis):
    “l bis) i servizi di trasporto automobilistico a carattere 
internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lett. 
c) del d.lgs. n. 422/1997, sulla base del criterio della prevalenza 
della domanda di origine.”;
d) dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 è aggiunta la 
seguente lettera b bis):
   “b bis) le autorizzazioni all’uso delle acque del demanio lacuale, 
in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, 
per le manifestazioni aeronautiche.”
 
e) dopo la lettera j) del comma 3, dell’articolo 8 è aggiunta la 
seguente lettera j bis):
    “j bis) un rappresentante di ciascuna direzione di circoscrizione 
aeroportuale territorialmente competente.”;
 
f) la lettera i) del comma 4, dell’articolo 15, è sostituita dalla 
seguente:  
    “i) propone agli enti competenti la sospensione o la decadenza 
delle autorizzazioni, nonché la sospensione o la risoluzione dei 
contratti di servizio, ove il soggetto esercente il servizio non 
rispetti gli obblighi derivanti dagli atti autorizzativi o le clausole 
contrattuali; nei casi meno gravi determina l’indennizzo che il 
soggetto esercente deve corrispondere all’utente danneggiato”.
g) il  comma 6 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
    “6. I componenti l’”autorità garante” sono scelti fra persone 
dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel 
settore; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. 
Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna 
attività professionale o di consulenza, avere partecipazioni o essere 
amministratori o dipendenti  di soggetti pubblici o privati né 
ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli 
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nelle 
associazioni sindacali ed imprenditoriali né avere interessi diretti e 
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza durante il 
periodo della carica e per un periodo di almeno un anno dalla 
cessazione dell’incarico.”;
h) il comma 7 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
    “7. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 6 la 
nomina è inefficace se il prescelto, al momento dell’accettazione, non 
abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità a norma 
dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 14/1995 e a norma dell’articolo 2, 
comma 8 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Il verificarsi di cause 
di incompatibilità successivamente all'assunzione dell’incarico 
comporta la decadenza a norma dell’articolo 7, comma 4 della l.r. 
14/1995. Nel caso di mancato rispetto dei divieti dopo la cessazione 
della carica, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 
9  della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) ridotte del 
50%.”;   
i) il comma 4 dell’articolo 19 è sostituto dal seguente:
    “4. I contratti di servizio  sono comunicati all’Autorità garante 
. Le  province ed i comuni devono trasmettere, entro quattro mesi  
dalla scadenza  di ciascuna annualità dei contratti di servizio, alla 
competente direzione generale della Giunta regionale, i dati previsti 
dai contratti di servizio, al fine di consentire le analisi 
comparative e il monitoraggio dei servizi svolti dai singoli gestori 
con particolare riguardo agli aspetti di qualità, efficacia ed 
efficienza economica dei servizi stessi. La Giunta regionale 
determina, con specifico atto, le modalità di trasmissione dei dati da 
parte delle province e dei comuni.”;
l) dopo il comma 4 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente  comma 4 
bis:
    “4 bis. L’entrata in vigore dei contratti di servizio stipulati ai 
sensi del presente articolo determina la decadenza dei provvedimenti 
concessori rilasciati in base alla normativa previgente.”; 
m) dopo il comma 2 dell’articolo 24 è aggiunto il seguente comma 2 
bis):
    “2 bis. La Regione, in accordo con gli enti locali, individua le 
localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed 
elisuperfici, di idroscali ed idrosuperfici.”;
n) il comma 2 dell’articolo 25 è  sostituito dal seguente:
    “2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti 
civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante 
autorizzazione, anche agli effetti dell’immatricolazione dei veicoli 
di cui all’articolo 87 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata  
ai sensi dell’articolo 20, comma 8, previa individuazione delle 
relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. Questa deve 
comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio 24 
ore su 24, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da 
parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in 
termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza 
dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell’ottenimento 
dell’autorizzazione di cui al presente comma  debbono altresì  
indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di 
esercizio.”; 
o) dopo il comma 18 dell’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 18 
bis:
    “18 bis) Il contingente delle licenze taxi del Comune di Milano, 
determinato con le modalità di cui all’articolo 7  l.r. 15 aprile 1995 
n. 20, è incrementato di  19 unità.”; 
 
p) dopo il comma 19, dell’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 19 
bis:
    “19 bis. Le idrosuperfici segnalate di Lenno e Porlezza sono 
confermate sino al 31 dicembre 2001, salvo successiva concessione.”.
     23. Il Comune di Milano  entro i novanta giorni successivi 
all’entrata in vigore  della presente legge, provvede con apposito 
atto amministrativo  a stabilire la decorrenza delle titolarità delle 
licenze di cui all’articolo 31, comma 18 bis della l.r. 22/1998 così 
come inserito dal comma 22 lettera o).
    24. I Comuni di Milano, Peschiera Borromeo, Segrate, Vergiate, 
Sesto Calende, Golasecca e Arsago Seprio i quali, in attuazione di 
norme regolamentari adottate in data anteriore all’entrata in vigore 
del d.lgs. 19 novembre 1997 n.422, hanno consentito l’esercizio del 
servizio taxi presso gli aeroporti di Linate  e Malpensa ai titolari 
di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate ai sensi della 
legge n. 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sono autorizzati 
a convertire, con apposito atto amministrativo, tali autorizzazioni in 
licenze taxi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, 
in deroga alla normativa vigente; le autorizzazioni di cui al presente 
comma sono rilasciate dai Comuni previo parere della Commissione 
Consultiva regionale di cui all’art. 4, comma 4 della legge n. 
21/1992.
    25. Alla legge regionale 15 aprile 1995 n. 20  (Norme per il 
trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio 
con conducente), è apportata la seguente modifica:
a) la lettera c) del comma 5 dell’articolo 10 è sostituita dalla 
seguente: 
    “c) possesso del titolo professionale idoneo per l’iscrizione alla 
sezione riservata ai conducenti dei natanti.”.
    26. Si riconoscono i sistemi tangenziali di Varese e di Como quali 
obiettivi prioritari e strategici nell’ambito delle previsioni del 
Piano Regionale di Sviluppo. I suddetti sistemi tangenziali, già 
ricompresi nel progetto strategico 8.4.2 nell’ambito dell’intero 
sistema viabilistico pedemontano, rivestono carattere di assoluta 
urgenza e priorità anche in relazione al loro grado di fattibilità e 
alle risorse già rese disponibili dallo Stato.
               
    27. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6  (Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione) e successive modificazioni ed integrazioni,  
sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 34 bis sono  sostituiti dai 
seguenti: 
    “3. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’attuazione degli 
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, concede 
inoltre contributi per la realizzazione delle opere e delle relative 
spese tecniche alle amministrazioni comunali per gli edifici, gli 
spazi e servizi di loro proprietà.
    4. Per le finalità di cui al comma 3 sono concessi contributi ai 
sensi degli artt. 28 sexies e 28 septies della legge regionale 31 
marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce 
tempi, criteri e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi 
previsti dal comma 3, ed approva la graduatoria degli interventi da 
attuare.”.
    
28. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla 
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 21 è sostituito dal seguente:
    “3. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione deve 
essere effettuata entro quindici giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta di cui al comma 2.”;
b) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente articolo 24 bis:
“Art. 24 bis
    1. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore a 
750.000 EURO, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione 
privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 
1994, n. 109  (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
     2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata 
semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, 
un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo dell'ente; 
le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la 
categoria d'iscrizione all'ANCI od il sistema di qualificazione ex 
articolo 8 della legge 109/1994. Le domande presentate hanno validità 
fino al 31 dicembre dell’anno successivo. 
     3. Le imprese possono presentare una sola domanda o come singole 
o come partecipanti ai soggetti di cui alla legge 109/1994, articolo 
10, comma 1, lettere b), c), d) ed e bis). 
     4. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione 
privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante 
sorteggio. 
     5. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda 
da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;
b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda 
da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;
c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda 
da trentuno a quaranta     imprese ne vengono sorteggiate venti;
d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda 
più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.
   6. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare 
successive fino ad esaurimento delle domande presentate per le singole 
categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti 
sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare, come previsto dal 
comma 5, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le 
ditte che già sono state invitate a precedenti gare. 
   7. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano 
presento domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti 
necessari o nel caso in cui la licitazione semplificata vada deserta, 
i lavori sono affidati mediante procedura aperta. 
   8. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine di 
sottrarlo  all'applicazione del presente articolo. Una volta avviata 
la procedura di cui al comma 2 e raggiunto il numero minimo di domande 
previsto dal comma 5 lettera a), è obbligatorio il ricorso alla 
licitazione semplificata per tutti i lavori inferiori a 750.000 
EURO.”;
c) il comma 2 dell’articolo 31 è  sostituito dal seguente:
    “2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del 
soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello 
di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un 
milione di EURO, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le 
imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario 
approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento e in 
ogni caso quando occorra provvedere al collaudo statico delle 
strutture in cemento armato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 
1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).”.
    29. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in 
materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse 
automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio 
e del patrimonio indispensabile dello Stato, di canoni di concessione 
per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni 
amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali) 
è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
    “Art. 3 (Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del 
demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonchè in materia 
di determinazione del canone di utilizzo delle acque pubbliche ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 
112)
    1. Le autodenunce presentate ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 
12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque 
pubbliche), e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
considerate domande di concessione per la derivazione d’acqua 
sotterranea relativamente all’uso e alla quantità indicati 
nell’autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici 
di cui all’articolo 93 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché 
le derivazioni già concesse o in corso di concessione.
    2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le 
derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in 
istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee e superficiali, 
provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del 
prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di 
utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità 
delle derivazioni;
b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle 
domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui 
all’articolo 95 del r.d. 1775/1933 con quelle per le concessioni di 
derivazione;
c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per 
la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
     3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è 
sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
(BUR).
     4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della 
derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco 
del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad emettere 
ordinanza di chiusura, fermo restando l’obbligo di pagamento degli 
indennizzi per l’utilizzo pregresso.
    5. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il canone di concessione dei 
beni del demanio idrico dello Stato, di cui all’art. 89, comma 1, 
lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è determinato:
a) per le derivazioni di acque pubbliche: dalla somma del canone 
erariale e       dell’addizionale regionale di cui alla legge 5 
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), 
vigenti nell’anno 1998;
b) per l’utilizzo di aree del demanio idrico: dalla somma del canone 
erariale e dell’imposta regionale, di cui all’art. 3 della l.r. 15 
dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione 
Lombardia)  come sostituito dall’articolo 6 della l.r. 8 aprile 1995, 
n. 19 (Istituzione dell’addizionale regionale sull’ammontare dei 
canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica) dovuta nella 
misura di cento lire per ogni cento lire di canone erariale.
    6. A decorrere dalla data prevista dal d.p.c.m. di cui 
all’articolo 7 della legge n. 59/1997, il canone di concessione di cui 
al comma 5 è riscosso e introitato dalla Regione, secondo le modalità 
stabilite dalla Giunta regionale ed è destinato per le finalità di cui 
all’art. 86, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”.
    30. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della 
l.r.  n. 34/1998, come sostituito dal comma 29,  si applicano alle 
istanze presentate dopo l’entrata in vigore della medesima l.r. n. 
34/1998.
    31. Alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia 
di controllo degli enti locali) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 6 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
    “6. Chi abbia fatto parte quale componente effettivo o supplente 
dell’organo di controllo per due volte consecutive, per almeno un 
triennio ciascuna, non è immediatamente rieleggibile allo scadere del 
secondo incarico.”.
    32. I soggetti gestori delle attività cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006 devono presentare, 
entro novanta giorni dal termine degli interventi finanziati ovvero 
per la liquidazione dei pagamenti intermedi relativi agli anticipi 
successivi al primo, certificazione rilasciata da persona o società 
iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs 27 
gennaio 1992, n. 88 o dal d.p.r. 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento 
recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei 
revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del d.lgs 27 
gennaio 1992, n. 88). Detta certificazione deve attestare: la corretta 
imputazione del finanziamento pubblico alle voci  di spesa indicate 
nei preventivi finanziari approvati dall’amministrazione, la 
conformità alla disciplina nazionale e comunitaria dei titoli 
originali di costo e/o di spesa e, nel caso di richieste di pagamenti 
intermedi, l’entità della spesa effettivamente realizzata 
nell’esercizio delle attività svolte. Contestualmente alla 
presentazione della certificazione finale devono essere restituite le 
somme non utilizzate e le eventuali somme relative alle attività 
finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse 
l’amministrazione procede d’ufficio al recupero delle somme e dei 
relativi oneri accessori. In ogni caso la documentazione contabile, 
costituita da titoli di costo e/o di spesa, è conservata a cura dei 
soggetti gestori nei propri uffici e l’amministrazione si riserva di 
effettuare controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli 
enti.
    33. In seguito all’avvenuta presentazione della certificazione 
finale o intermedia di cui al  comma 32, i soggetti competenti 
all’erogazione dei finanziamenti in questione provvedono a disporre i 
pagamenti in questione ai soggetti che ne abbiano diritto. Il costo 
della certificazione è considerato spesa elegibile e costituisce a 
tutti gli effetti costo di funzionamento del soggetto gestore. Ai 
sensi dei commi 32 e 33 per amministrazione si intende la competente 
struttura della Giunta regionale, ovvero l’ente delegato all’esercizio 
delle attività secondo quanto indicato dalla normativa vigente.
    34. Le norme di cui ai commi 32 e 33 sono applicabili anche alle 
attività finanziate ai sensi delle leggi regionali n. 95/1980, n. 
42/1994, n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, 
in quanto gestite dalla Regione, alle attività finanziate in materia 
ai sensi delle leggi statali, con esclusione delle attività 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 
2000-2006.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la società 
finanziaria regionale e/o con il sistema bancario una convenzione per 
la gestione di un fondo finalizzato ad accellerare le procedure di 
spesa delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2000-2006. I costi di gestione del fondo di cui al 
presente comma costituiscono spesa elegibile. Sono esentati 
dall’obbligo di rilascio della fidejussione i soggetti gestori che 
richiedono pagamenti intermedi sulla base delle certificazioni di cui 
al comma 30, limitatamente alle richieste medesime.
    35. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della 
struttura  organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) 
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell’articolo 24 così come modificato dall’articolo 5 
comma 1 lettera e) della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 è sostituito dal 
seguente:
    “6.  A partire dall’avvio della legislatura 2000-2005, l’organico 
complessivo della dirigenza della Giunta regionale è contenuto nel 
limite di  340 unità.”;
b) il comma 2 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente:
    “2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si 
estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali.”.
    36. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale 
d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale 
Malpensa 2000) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
    “2. Qualora non si proceda come indicato al comma 1, i progetti e 
i programmi di intervento sono istruiti dalla commissione tecnica di 
cui all’articolo 4. Sulla base dell’istruttoria della commissione,  il 
Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, 
qualora non ricorra la conferenza di servizi di cui al d.p.r. 18 
aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti 
di localizzazione delle opere di interesse statale), convoca apposita 
conferenza di servizi, alla quale partecipano gli enti e le 
amministrazioni interessati. Le determinazioni delle predette 
conferenze di servizi sono approvate dalla Giunta regionale.”; 
b) la lettera d) del comma 4 dell’articolo 4 è sostituita dalla 
seguente:
    “d) l’espressione dei pareri di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 
sugli strumenti urbanistici generali e relative varianti dei comuni 
compresi nel Piano territoriale d’area Malpensa; tali pareri devono 
essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il 
termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso tale termine il 
parere si intende favorevole; al fine dell’espressione del parere i 
comuni trasmettono alla commissione tecnica regionale Malpensa il 
piano regolatore generale e relative varianti adottati con gli 
allegati contestualmente al  deposito degli stessi nella segreteria 
comunale;”.
    37. Alla legge regionale 10 giugno 1996,  n. 13 (Norme per il 
riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione 
delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale “ALER”), è 
apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
    “1 bis. La Regione subentra nei rapporti giuridici relativi alle 
attività del disciolto Consorzio Regionale tra gli Istituti Autonomi 
per le Case Popolari della Lombardia (C.R.I.A.C.P.L.). Le somme 
residue alla liquidazione del disciolto C.R.I.A.C.P.L. sono acquisite 
al bilancio regionale.”.
    38. Alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, 
composizione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 sono aggiunte le 
seguenti lettere: e bis), e ter):
    “e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del 
personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella “M” 
dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico 
del personale delle unità sanitarie locali);
    e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del 
personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella “N” 
dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
b) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la 
seguente lettera: d bis):
    “d bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del 
personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella “N” 
dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
c) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 sono aggiunte le 
seguenti lettere: e bis), e ter):
    “e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del 
personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella “M” 
dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;
    e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del 
personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella “N” 
dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;”;
d) dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 è aggiunta la 
seguente lettera b bis):   
    “b bis) il responsabile del Servizio Farmaceutico dell’ASL.”.
e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:
“5 bis. I riferimenti, contenuti nella presente legge, ai profili 
della dirigenza del ruolo sanitario ed al personale non dirigenziale 
del comparto sanitario devono intendersi ricondotti rispettivamente a 
quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 come modificato dal 
d.lgs. 229/99, ed all’allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale 
1998/2001 del personale non dirigenziale del comparto Sanità 
sottoscritto in data 7 aprile 1999;”;
f) all’articolo 6 comma 3, dopo le parole “personale tecnico 
sanitario”, sono aggiunte le parole “personale di vigilanza ed 
ispezione, personale della riabilitazione”.
    39. Alla legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 (Norme per il 
riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le 
attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 4 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
    “4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 
competente,  delibera:
a) i requisiti ulteriori di qualità che costituiscono presupposto per 
l’accreditamento, nonché le condizioni e le modalità per 
l’accreditamento stesso delle strutture pubbliche e private di 
riabilitazione extra ospedaliera, esercenti attività ai sensi 
dell’articolo 26 della legge n. 833/1978, e delle strutture che 
erogano servizi socio-sanitari integrati;
b) l’accreditamento delle singole strutture, con le procedure previste 
dall’articolo 12 della presente legge.
Per ognuna delle strutture indicate alla lettera a) del presente 
comma, la Giunta regionale procede a verifica periodica, tramite le 
ASL e informando la commissione competente, dei requisiti che hanno 
dato luogo all’accreditamento, confermando l’accreditamento medesimo e 
tenendo conto di eventuali modifiche rese necessarie da variazioni 
organizzative e gestionali nell’erogazione delle prestazioni 
accreditate. Le strutture accreditate concorrono, in conformità al 
principio della piena parità dei diritti tra soggetti pubblici e 
privati, al sistema dei servizi socio-sanitari integrati.”. 
    40. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia attuazione del d.lgs. 31 marzo 
1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo primo 
della legge 15 marzo 1997, n. 59’) sono apportate le seguenti 
modifiche:
a)  il comma 46 dell’articolo 2 è abrogato;
b) il comma 55 dell’articolo  2 è sostituito dal seguente:
    “55.  Sono soggetti pubblici le aziende speciali appositamente 
costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico 
costituiti da enti pubblici che prevedono nello statuto lo svolgimento 
di attività fieristiche.”;   
c) il comma 97 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
     “97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, 
individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai 
sensi dell’articolo 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare 
alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti 
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di  leggi vigenti  
alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni, e a 
stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle 
convenzioni stesse per il loro adeguamento.”;
d) il comma 58 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
    “58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite 
dalla Giunta regionale:
a) le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale 
di cui all’articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 
(Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale), relative a:
a1) riconoscimento, su iniziativa e proposta dei comuni  interessati;
a2) determinazione delle modalità di pianificazione e gestione;
a3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti 
gestori;
b) le funzioni relative alla promozione e coordinamento della 
“giornata del verde pulito”, di cui alla legge regionale 20 luglio 
1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).”;   
e) dopo il comma 58 dell’articolo 3 è inserito il seguente comma 58 
bis:
    “58 bis. Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette 
alla perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali di interesse 
sovracomunale di cui all’articolo 34 della l.r. 86/1983, si applicano 
le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo 1 della legge 
regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di 
approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del 
regolamento edilizio), purchè tali varianti non comportino modifiche 
nella zonizzazione del territorio.”; 
f) la lettera b) del comma 148 dell’articolo 3 è sostituita dalla 
seguente:
    “b) provvede all’individuazione dei territori danneggiati e delle 
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 (Disciplina del 
fondo di solidarietà nazionale), da sottoporre allo Stato al fine 
dell’adozione dei provvedimenti di competenza.”;
g) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla 
seguente:
    “c) la verifica della conformità alla normativa nazionale e 
comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di 
produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, 
ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall’articolo 
115, commi 3 e 3 bis del d.lgs. 112/1998, nonché la vigilanza 
successiva, ivi compresa la verifica dell’applicazione della buona 
pratica di laboratorio;”;
h) dopo il comma 4 dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi 4 
bis, 4 ter e 4 quater:
    “4 bis. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative 
inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l’esercizio delle 
professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli 
studi professionali;
    4 ter. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni 
amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le 
strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi 
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio;
    4 quater. La competenza in materia di installazione ed esercizio 
di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del 
gruppo A (con valore di campo statico di induzione magnetica non 
superiore a 2 tesla) di cui all’art. 5 del decreto del Ministro della 
sanità del 2 agosto 1991 e all’art. 5 del d.p.r. 8 agosto 1994, n. 542 
(Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di 
autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanaza 
magnetica nucleare sul territorio nazionale) è delegata alle A.S.L. , 
in base alle rispettive competenze territoriali.”;  
i) il comma 52 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
    “52. Sono mantenute in capo alle province le attività svolte ai 
sensi dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), 
convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 
9 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e 
socio-assistenziale).” .
 
    41. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed 
integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto 
istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative 
della Regione), è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 14 dell’articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi 14 
bis e 14 ter: 
    “14 bis. Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini 
stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta 
delle domande di contributo è data facoltà alla Giunta regionale di 
procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l’indizione del 
bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti 
abilitati alla raccolta delle domande, ed il pagamento diretto del 
contributo in favore dei beneficiari;
    14 ter. Ai fini dell’accertamento della veridicità delle 
autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che 
compete ai comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 
sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449), i comuni,  in attesa dell’istituzione di 
propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare in 
loro vece, previa stipula di apposita convenzione.  A tal fine la 
Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione.”. 

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 3

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 9

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 41 del 1990

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 7 del 1993 Articolo 4

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 7 del 1993 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 45 del 1980 Articolo 21

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 66 del 1982 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 21

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 31

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1984 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1984

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1985 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 8

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 1989 Articolo 34

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 8

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1990 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1993 Articolo 11

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1993 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 21 del 1993 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1994 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1994 Articolo 41

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1995 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1996 Articolo 24

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1996 Articolo 32

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1996 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1996 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 8

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 31 del 1997 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1998 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1998 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 11 del 1998 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 11 del 1998 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 11 del 1998 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 8

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 15

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 19

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 24

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 25

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 31

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1998 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1999 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 8 del 1999 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 10 del 1999 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 10 del 1999 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 2000 Articolo 2

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 24

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 5

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 8

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Contratto Collettivo del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 5 del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1971 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 25

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 62

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 95 del 1980

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 45

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 86 del 1983 Articolo 34

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 76 del 1989 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1990 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 41 del 1990 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 14 del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1991 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1991 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 42 del 1994

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1995 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1996 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1997 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 31 del 1997 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 20

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 8 del 1999 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 10 del 1999 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1775 del 1933 Articolo 93

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1775 del 1933 Articolo 95

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 126 del 1958 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 126 del 1958 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 105 del 1967

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1086 del 1971

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 5 del 1972

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 833 del 1978 Articolo 26

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 761 del 1979

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 317 del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 21 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 21 del 1992 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 88 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 185 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1992 Articolo 87

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 474 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 502 del 1992 Articolo 15

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 9 del 1993 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 275 del 1993 Articolo 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 36 del 1994

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 109 del 1994 Articolo 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 383 del 1994

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 542 del 1994 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 481 del 1995 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 59 del 1997 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 109 del 1998 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 19

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 86

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