ARTICOLO 1
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 26 del 2002 Articolo 20
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1. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente comma 2 bis: “2 bis. Le garanzie relative ai finanziamenti concessi alle cooperative ai sensi del comma 1, lettera b) possono essere rilasciate, oltre che dai soci delle cooperative, anche dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi regolarmente iscritti all’Ufficio Italiano Cambi; gli oneri conseguenti sono a carico delle cooperative assegnatarie del finanziamento”. 2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996 n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la lettera d): “d) stipula convenzioni con le aziende di credito e con le società di intermediazione finanziaria, singole o associate, al fine di consentire l’attivazione di strumenti finanziari innovativi destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese artigiane e la loro presenza sul mercato.”; b) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire i finanziamenti nonchè le agevolazioni attivate con gli strumenti finanziari di cui alle lettere b) e d) del comma 1 ed è altresì finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda S.p.A., in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2.”; c) dopo il comma 6 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis: “6 bis. Finlombarda S.p.A. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo di rotazione, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento rientranti nell’area di intervento di cui all’articolo 2. L’impiego delle giacenze è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione e Finlombarda S.p.A.”. 3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis: “1 bis. La Regione promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, attraverso il sostegno alla nascita di imprese in grado di creare nuova occupazione tra le donne. A tal fine favorisce la qualificazione professionale e manageriale delle imprenditrici e lo sviluppo di imprese a maggioranza femminile, nonché delle imprese individuali gestite da donne, e predispone programmi annuali di promozione dell’imprenditoria femminile mirati a diffondere e sviluppare la cultura di impresa tra le donne.”; b) la lettera e), del comma 1, dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: “e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato e alle gare d’appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, lo sviluppo della certificazione e del controllo della qualità di prodotto e di sistema nonché l’introduzione dell’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.”; c) dopo la lettera f) dell’articolo 2 è aggiunta la seguente la lettera f bis): “f bis) gestire a livello regionale il “Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile”, attraverso il cofinanziamento delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese a maggioranza femminile.”; d) dopo il comma 3 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis: “3 bis. La Giunta regionale elabora, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione organizzativa, a favore dell’imprenditoria femminile.”; e) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi, di cui ai precedenti articoli presentano, entro i termini indicati nell’aggiornamento della deliberazione consiliare di cui all’articolo 3 commi 1 e 4, alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti nonché le modalità di realizzazione e gestione.”; f) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato al comma 1, il direttore generale competente con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.”; g) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente: “c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato;”; h) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 sono aggiunte le seguenti lettere d bis), d ter), d quater): “d bis) la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto internazionali; d ter) lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo; d quater) la diffusione ed il consolidamento dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese.”; i) il comma 4 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente; “4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettere c), d), e d bis), la Regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato ed alle gare d’appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli “stagisti” ospitati nell’impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.”; l) dopo il comma 4 dell’articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi 4 bis e 4 ter: “4 bis. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d ter), la Regione può concedere un contributo pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi: a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità; b) la certificazione di prodotto. 4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni.”; m) il comma 6 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “6. la concessione dei contributi è disposta trimestralmente con atto del direttore generale competente.”; n) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “a) la quota del finanziamento regionale concesso nella forma di prestito a medio termine, di locazione finanziaria e di prestito partecipativo, non potrà superare il 70% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, in casi particolari e motivati, tale quota è elevata all’80%;”; o) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all’impresa, tenuto conto dell’eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda S.p.A., sarà parametrato ad un indicatore finanziario e comunque non potrà essere inferiore al 50% delle condizioni più favorevoli di mercato;”; p) dopo il comma 3 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente comma 3 bis: “3 bis. Finlombarda S.p.A. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento finalizzati agli interventi previsti dal comma 1.”; q) dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente lettera c bis): “c bis) lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e l’incremento dell’occupazione delle donne.”; r) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “3. L’eventuale agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.”; s) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente articolo 8 bis: “Art. 8 bis (Partecipazione della Regione a fondi mobiliari) 1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A. alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari per la partecipazione a capitali di rischio di nuove imprese innovative lombarde, di imprese localizzate in ambiti geografici specifici nonchè di imprese operanti in particolari settori produttivi.”; t) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente articolo 12 bis: “Art. 12 bis (Comitato tecnico di valutazione) 1. Per l’istruttoria dei progetti pervenuti, concernenti gli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo, è costituito presso la direzione generale competente in materia di attività produttive della Giunta regionale un comitato tecnico, presieduto dal direttore generale o suo delegato, e composto da cinque funzionari regionali, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità. 2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati. 3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l’entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell’indennità di missione. Tali importi non possono essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l’accesso agli impieghi regionali.”. 4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, una specifica proposta contenente gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e le modalità per la partecipazione di Finlombarda S.p.A. ai fondi mobiliari previsti dall’articolo 8 bis della l.r. 35/1996, di cui al comma 3 lettera s). 5. La legge regionale 10 maggio 1990 n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori) è abrogata. 6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 1993 n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato). 7. Gli effetti abrogativi di cui ai commi 5 e 6 decorrono dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 35/1996, di aggiornamento della deliberazione del Consiglio regionale 1 ottobre 1997 n.VI/697, fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 6 della l.r. 41/1990 i cui effetti abrogativi decorrono dall’entrata in vigore della presente legge. 8. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell’articolo 21 è aggiunto il seguente comma 2 bis: “2 bis. Nel rispetto degli indirizzi strategici delineati dal programma regionale di sviluppo e nell’ambito del programma di cui al comma 2, nonchè in relazione ai contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della l.r. 35/1996, limitatamente alla realizzazione di strutture di servizio alle piccole e medie imprese per lo sviluppo della loro presenza sui mercati esteri, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei contributi, senza ulteriori oneri per la Regione, finalizzate ad assicurare il migliore utilizzo da parte delle imprese minori lombarde delle suddette strutture.”. 9. Gli esercizi di vicinato territorialmente interessati ai mercati effettuabili nelle giornate domenicali o festive, possono essere autorizzati dai sindaci all’apertura nei giorni e negli orari di svolgimento dei predetti mercati. 10. Alla legge regionale 14 luglio 1998 n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l’adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;”; b) la lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 è abrogata; c) dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere: u bis), u ter), u quater), u quinquies), u sexies): “u bis) la vigilanza e monitoraggio a fini programmatori delle risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali; u ter) gli usi civici; u quater) i lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall’articolo 10 della l.r. 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) e localizzati nei territori montani; u quinquies) l’irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione; u sexies) la vigilanza sui consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.”; d) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “f) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione di quella di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k);”; e) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “f) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, lettere r) e t);”; f) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 è abrogata; g) dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 4 sono aggiunte le seguenti lettere h bis), h ter), h quater): “h bis) il controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (S.A.T.A.), la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall’applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale; h ter) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche ed alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell’ambito delle zone delimitate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e); h quater) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex Ispettorati Agricoli Provinciali.”; h) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 è abrogata; i) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “c) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate;”; l) la lettera d) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “d) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura ed arboricoltura, ivi compresi l’assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3-bis;”; m) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “e) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal comma 3 bis;”; n) dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 sono aggiunte le seguenti lettere e bis) ed e ter): “e bis) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agrosilvo-pastorali; e ter) l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, lettera u quater);”; o) dopo il comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto il comma 3 bis: “3 bis. Sono trasferite agli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nell’ambito dei rispettivi territori, le funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei boschi nonché l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi.”; p) la lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 è abrogata; q) la lettera e) del comma 4 dell’articolo 4 è abrogata; r) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente lettera b bis): “b bis) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco sul proprio territorio;”. 11. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal eguente: “1. Nell’ambito del settore presidenza è istituita la ‘Commissione per la comunicazione, l’editoria e l’immagine’; la commisione è presieduta dal direttore generale della presidenza o suo delegato; detta commisione sostituisce, assumendone tutte le competenze, il gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 13 febbraio 1990 n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia);”; b) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “3. Oltre al direttore generale della presidenza, o suo delegato, al direttore dell’agenzia di stampa e informazione, fanno parte della commisione di cui al comma 1, non più di tre esperti particolarmente qualificati nel campo del coordinamento editoriale, nella definizione dei sistemi della comunicazione.”; c) il comma 5 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “5. La struttura regionale competente in materia di comunicazione assicura il supporto tecnico amministrativo e documentale alla commissione di cui ai commi 1,2,3 e 4”. 12. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione alle associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 1 così come modificato dall’articolo 4 comma 49 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 1 1. La presente legge disciplina: a) la concessione del patronato, del patrocinio, dei conferimenti d’onore della Regione Lombardia e la concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale; b) l’adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a persone giuridiche anche a carattere associativo; c) la partecipazione della Regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, alla costituzione di fondazioni e altre istituzioni. 2. La partecipazione della Regione a società commerciali è fuori dall’ambito di applicazione della presente legge.”; b) il comma 4 dell’articolo 2, così come già modificato dall’art. 4, comma 49 della l.r. n. 1/1998 è sostituito dal seguente: “4. La deliberazione di partecipazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla sua assegnazione, decorsi i quali la Giunta regionale provvede.”; c) l’articolo 3 è abrogato; d) i commi 2 e 3 dell’articolo 8 sono sostituiti dai seguenti: “2. I soggetti che intendono fruire dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale. 3. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.”; e) l’articolo 9 è abrogato. 13. Alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Istruttoria) La Giunta regionale delibera sulle domande pervenute, attenendosi agli indirizzi pluriennali definiti in collaborazione con il comitato regionale consultivo dello sport, di cui all'articolo 11, ed approvati dal Consiglio regionale, verificando la validità tecnico-funzionale dell'opera, valutando i criteri di costruzione degli impianti, nonché le proposte di gestione presentate che devono soddisfare i criteri di una fruizione generalizzata, cioè di agibilità da parte di tutti i cittadini, in modo che le strutture polivalenti si qualifichino come reali servizi sociali."; b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Approvazione degli interventi) La deliberazione di cui all’articolo 5 è adottata dalla Giunta regionale entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 4. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata, per conoscenza, alla competente commissione consiliare. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 25 e 62 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è autorizzata l’assunzione da parte della Regione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma stanziata sul bilancio pluriennale.”; c) il terzo comma dell'articolo 7 così come modificato dall’articolo 4, comma 1 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente: "3. Contestualmente alla presa d'atto dell'inizio lavori si provvede, in deroga all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), alla liquidazione dell'intera somma impegnata a favore dei beneficiari indicati nella deliberazione di cui all'articolo 6, primo comma , il cui ammontare non sia superiore a 150 milioni e non superi il cinquanta per cento della somma complessiva del progetto ammesso al finanziamento.”; d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Concessione contributi per iniziative e manifestazioni) Al fine di ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 9, le associazioni e gli enti di propaganda sportiva possono presentare domanda presso la direzione generale competente in materia di sport e tempo libero, secondo i criteri e le modalità di concessione stabiliti dalla Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma è inviata alla competente commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla sua assegnazione. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento del direttore generale competente per materia.". 14. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “2. Le delibere del consiglio di amministrazione, con l’eccezione di quelle sottoposte a ratifica regionale, assumono efficacia decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'ente.”; b) il comma 3 dell’ articolo 41 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale approva il regolamento e l’annessa pianta organica dell’ISU, il regolamento di contabilità e dei servizi nonché le deliberazioni inerenti gli interventi straordinari . Nel caso di università che gestiscono i servizi tramite convenzione, la Giunta regionale approva altresì le deliberazioni inerenti l’istituzione, l’organizzazione e i regolamenti dei servizi ed i relativi bandi e tariffe.”. 15. Alla legge regionale 11 febbraio 1999 n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Regione interviene annualmente con propri contributi, finalizzati a sostenere i costi di gestione delle scuole materne di cui al comma 1, anche al fine del contenimento delle rette a carico della famiglia. Detti contributi sono erogati o tramite i comuni, i quali stipulano apposita convenzione, o direttamente alle scuole materne, nel caso il comune opti per l’erogazione diretta da parte della Regione alle scuole medesime, nonchè nel caso di cui al comma 7.”; b) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: “b) la misura e le modalità di erogazione del contributo regionale assegnato dal comune all’ente o su richiesta del comune direttamente dalla Regione all’ente, ai sensi della presente legge, nonchè dei contributi di cui all’articolo 1 del comma 3.”; c) il comma 6 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “6. I comuni che abbiano stipulato convenzioni con le scuole materne non statali e non comunali, per essere ammessi ai contributi di cui ai commi 2 e 3, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o schema della stessa entro il 30 novembre di ogni anno.”; d) il comma 7 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “7. Nel caso in cui il comune, a seguito di documentata richiesta, non abbia stipulato, nei termini previsti dal comma 6, la convenzione di cui al comma 4, con le scuole materne operanti nel proprio territorio, le scuole stesse possono usufruire direttamente del contributo regionale inoltrando domanda alla Giunta regionale entro il 10 dicembre di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che attesti le motivazioni del diniego comunale o che ne comprovi l’inerzia, l’autorizzazione al funzionamento dell’autorità scolastica territoriale competente e la richiesta di sottoscrizione della convenzione da stipulare con la Regione.”; e) il comma 8 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “8. La Giunta regionale assegna i contributi entro il 28 febbraio di ogni anno. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla liquidazione, in un’unica soluzione, ai comuni, previo accertamento dell’avvenuta stipula della convenzione, ovvero direttamente alle scuole materne nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 2.”. 16. Alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del dpr 915/1982. Funzioni della Regione e delle Province) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: “1.La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le università, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo, delle tematiche ambientali emergenti e dell’organizzione dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili risultante dai piani provinciali approvati.”; b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: “2. Il Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Giunta Regionale, approva ogni anno il programma delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi nel corso dell'anno stesso. Tale programma, che può essere soggetto a successive modifiche ed integrazioni anche in relazione a possibili variazioni di stanziamento, deve essere redatto in conformità alle previsioni del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali.” . 17. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 3) del comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “3) altri atti, ivi compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione sia prescritta dalle leggi o da disposizione della Giunta regionale o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”; b) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis: “2 bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1 e 2 possono altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.”; c) il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato; d) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “4. Quando un testo avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, ovvero contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente della Giunta regionale può disporre la pubblicazione nel bollettino ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell’atto nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte, nonchè la trasmissione unitamente alla legge o all’atto da pubblicare, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nel bollettino ufficiale unitamente alla legge, al decreto o ad altro atto normativo.”; e) il comma 5 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “5. Sono pubblicate per estratto le ordinanze dell’organo regionale di controllo.”; f) il comma 8 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “8. Il direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione è il dirigente della relativa struttura, che è iscritto all’elenco speciale annesso all’albo speciale dei giornalisti a spese dell’amministrazione regionale.”. 18. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) è apportata la seguente modifica: a) il comma 14 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l’istituto regionale di ricerca (IReR) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento, con l’assunzione degli oneri conseguenti.”. 19. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge regionale è sostituito dal seguente: “Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico.”; b) il comma 1 dell’articolo 7 così come modificato dall’articolo 4 della l.r. 2/1999, è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di intervento finanziario che prevede l’assegnazione di contributi in conto capitale.”. 20. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 (Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali) è apportata la seguente modifica: a) l’articolo 6 così come già modificato dalla l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente: “6. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l’erogazione dell’intero contributo, entro quindici mesi dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione, salvo comprovati motivi di impossibilità a provvedere nel termine previsto e comunque per non più di ulteriori nove mesi. Qualora per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a nove mesi.”. 21. Alla legge regionale 27 novembre 1989, n. 65 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico) sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “1.1. La presente legge detta norme per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica nonchè per l’adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico) e alla legge 28 febbraio 1967, n. 105 (Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati).”; b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: “2.1. Per le finalità di cui all’articolo 1, negli atti di pianificazione e di programmazione territoriale e in materia di viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli .”; c) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 2 bis e 2 ter: “3.2 bis. I piani territoriali di coordinamento provinciali devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico con riguardo alla viabilità provinciale ed al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. 3.2 ter. I comuni e le province predispongono programmi pluriennali limitatamente alla viabilità comunale per i comuni e alla viabilità provinciale per le province, che individuano come priorità i collegamenti ciclabili con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete del trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.”; d) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “8.1 La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, concede ai singoli comuni e loro consorzi e alle comunità montane, alle province, ai consorzi dei parchi regionali contributi in capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per l’introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione o identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, ed i parcheggi attrezzati ed i punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio nonché per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).”; e) dopo il comma 1 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente comma 1 bis: “1 bis. La Regione approva altresì i piani regionali di riparto di cui alla legge n. 366/1998 con le modalità previste dalla presente legge.”; f) il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “8.2 Gli enti interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno, presentano le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati sull’intervento da attuarsi, alla Giunta regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i successivi otto mesi.”. 22. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera k) del comma 1, dell’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera k bis): “k bis) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle acque del demanio lacuale per attività di trasporto con finalità turistico-ricreative;”; b) la lettera i) del comma 2, dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi pubblici non di linea ai sensi del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici)”; c) dopo la lettera l) del comma 2, dell’articolo 4 è aggiunta la seguente lettera l bis): “l bis) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 422/1997, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine.”; d) dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente lettera b bis): “b bis) le autorizzazioni all’uso delle acque del demanio lacuale, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche.” e) dopo la lettera j) del comma 3, dell’articolo 8 è aggiunta la seguente lettera j bis): “j bis) un rappresentante di ciascuna direzione di circoscrizione aeroportuale territorialmente competente.”; f) la lettera i) del comma 4, dell’articolo 15, è sostituita dalla seguente: “i) propone agli enti competenti la sospensione o la decadenza delle autorizzazioni, nonché la sospensione o la risoluzione dei contratti di servizio, ove il soggetto esercente il servizio non rispetti gli obblighi derivanti dagli atti autorizzativi o le clausole contrattuali; nei casi meno gravi determina l’indennizzo che il soggetto esercente deve corrispondere all’utente danneggiato”. g) il comma 6 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “6. I componenti l’”autorità garante” sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, avere partecipazioni o essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali né avere interessi diretti e indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza durante il periodo della carica e per un periodo di almeno un anno dalla cessazione dell’incarico.”; h) il comma 7 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “7. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 6 la nomina è inefficace se il prescelto, al momento dell’accettazione, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità a norma dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 14/1995 e a norma dell’articolo 2, comma 8 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Il verificarsi di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell’incarico comporta la decadenza a norma dell’articolo 7, comma 4 della l.r. 14/1995. Nel caso di mancato rispetto dei divieti dopo la cessazione della carica, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) ridotte del 50%.”; i) il comma 4 dell’articolo 19 è sostituto dal seguente: “4. I contratti di servizio sono comunicati all’Autorità garante . Le province ed i comuni devono trasmettere, entro quattro mesi dalla scadenza di ciascuna annualità dei contratti di servizio, alla competente direzione generale della Giunta regionale, i dati previsti dai contratti di servizio, al fine di consentire le analisi comparative e il monitoraggio dei servizi svolti dai singoli gestori con particolare riguardo agli aspetti di qualità, efficacia ed efficienza economica dei servizi stessi. La Giunta regionale determina, con specifico atto, le modalità di trasmissione dei dati da parte delle province e dei comuni.”; l) dopo il comma 4 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente comma 4 bis: “4 bis. L’entrata in vigore dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo determina la decadenza dei provvedimenti concessori rilasciati in base alla normativa previgente.”; m) dopo il comma 2 dell’articolo 24 è aggiunto il seguente comma 2 bis): “2 bis. La Regione, in accordo con gli enti locali, individua le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscali ed idrosuperfici.”; n) il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente: “2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione, anche agli effetti dell’immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 87 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata ai sensi dell’articolo 20, comma 8, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. Questa deve comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio 24 ore su 24, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al presente comma debbono altresì indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio.”; o) dopo il comma 18 dell’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 18 bis: “18 bis) Il contingente delle licenze taxi del Comune di Milano, determinato con le modalità di cui all’articolo 7 l.r. 15 aprile 1995 n. 20, è incrementato di 19 unità.”; p) dopo il comma 19, dell’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 19 bis: “19 bis. Le idrosuperfici segnalate di Lenno e Porlezza sono confermate sino al 31 dicembre 2001, salvo successiva concessione.”. 23. Il Comune di Milano entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge, provvede con apposito atto amministrativo a stabilire la decorrenza delle titolarità delle licenze di cui all’articolo 31, comma 18 bis della l.r. 22/1998 così come inserito dal comma 22 lettera o). 24. I Comuni di Milano, Peschiera Borromeo, Segrate, Vergiate, Sesto Calende, Golasecca e Arsago Seprio i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 19 novembre 1997 n.422, hanno consentito l’esercizio del servizio taxi presso gli aeroporti di Linate e Malpensa ai titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate ai sensi della legge n. 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sono autorizzati a convertire, con apposito atto amministrativo, tali autorizzazioni in licenze taxi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente; le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate dai Comuni previo parere della Commissione Consultiva regionale di cui all’art. 4, comma 4 della legge n. 21/1992. 25. Alla legge regionale 15 aprile 1995 n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio con conducente), è apportata la seguente modifica: a) la lettera c) del comma 5 dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente: “c) possesso del titolo professionale idoneo per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.”. 26. Si riconoscono i sistemi tangenziali di Varese e di Como quali obiettivi prioritari e strategici nell’ambito delle previsioni del Piano Regionale di Sviluppo. I suddetti sistemi tangenziali, già ricompresi nel progetto strategico 8.4.2 nell’ambito dell’intero sistema viabilistico pedemontano, rivestono carattere di assoluta urgenza e priorità anche in relazione al loro grado di fattibilità e alle risorse già rese disponibili dallo Stato. 27. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 34 bis sono sostituiti dai seguenti: “3. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, concede inoltre contributi per la realizzazione delle opere e delle relative spese tecniche alle amministrazioni comunali per gli edifici, gli spazi e servizi di loro proprietà. 4. Per le finalità di cui al comma 3 sono concessi contributi ai sensi degli artt. 28 sexies e 28 septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce tempi, criteri e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare.”. 28. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell’articolo 21 è sostituito dal seguente: “3. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2.”; b) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente articolo 24 bis: “Art. 24 bis 1. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore a 750.000 EURO, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo dell'ente; le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la categoria d'iscrizione all'ANCI od il sistema di qualificazione ex articolo 8 della legge 109/1994. Le domande presentate hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo. 3. Le imprese possono presentare una sola domanda o come singole o come partecipanti ai soggetti di cui alla legge 109/1994, articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e bis). 4. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio. 5. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità: a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci; b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici; c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti; d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta. 6. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino ad esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare, come previsto dal comma 5, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte che già sono state invitate a precedenti gare. 7. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presento domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari o nel caso in cui la licitazione semplificata vada deserta, i lavori sono affidati mediante procedura aperta. 8. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine di sottrarlo all'applicazione del presente articolo. Una volta avviata la procedura di cui al comma 2 e raggiunto il numero minimo di domande previsto dal comma 5 lettera a), è obbligatorio il ricorso alla licitazione semplificata per tutti i lavori inferiori a 750.000 EURO.”; c) il comma 2 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente: “2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di EURO, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento e in ogni caso quando occorra provvedere al collaudo statico delle strutture in cemento armato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).”. 29. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indispensabile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali) è apportata la seguente modifica: a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonchè in materia di determinazione del canone di utilizzo delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) 1. Le autodenunce presentate ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate domande di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea relativamente all’uso e alla quantità indicati nell’autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all’articolo 93 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione. 2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee e superficiali, provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni; b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui all’articolo 95 del r.d. 1775/1933 con quelle per le concessioni di derivazione; c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche. 3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). 4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l’obbligo di pagamento degli indennizzi per l’utilizzo pregresso. 5. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il canone di concessione dei beni del demanio idrico dello Stato, di cui all’art. 89, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è determinato: a) per le derivazioni di acque pubbliche: dalla somma del canone erariale e dell’addizionale regionale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), vigenti nell’anno 1998; b) per l’utilizzo di aree del demanio idrico: dalla somma del canone erariale e dell’imposta regionale, di cui all’art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) come sostituito dall’articolo 6 della l.r. 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica) dovuta nella misura di cento lire per ogni cento lire di canone erariale. 6. A decorrere dalla data prevista dal d.p.c.m. di cui all’articolo 7 della legge n. 59/1997, il canone di concessione di cui al comma 5 è riscosso e introitato dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ed è destinato per le finalità di cui all’art. 86, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”. 30. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della l.r. n. 34/1998, come sostituito dal comma 29, si applicano alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore della medesima l.r. n. 34/1998. 31. Alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia di controllo degli enti locali) è apportata la seguente modifica: a) il comma 6 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “6. Chi abbia fatto parte quale componente effettivo o supplente dell’organo di controllo per due volte consecutive, per almeno un triennio ciascuna, non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo incarico.”. 32. I soggetti gestori delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006 devono presentare, entro novanta giorni dal termine degli interventi finanziati ovvero per la liquidazione dei pagamenti intermedi relativi agli anticipi successivi al primo, certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 o dal d.p.r. 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del d.lgs 27 gennaio 1992, n. 88). Detta certificazione deve attestare: la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari approvati dall’amministrazione, la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria dei titoli originali di costo e/o di spesa e, nel caso di richieste di pagamenti intermedi, l’entità della spesa effettivamente realizzata nell’esercizio delle attività svolte. Contestualmente alla presentazione della certificazione finale devono essere restituite le somme non utilizzate e le eventuali somme relative alle attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse l’amministrazione procede d’ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori. In ogni caso la documentazione contabile, costituita da titoli di costo e/o di spesa, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e l’amministrazione si riserva di effettuare controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. 33. In seguito all’avvenuta presentazione della certificazione finale o intermedia di cui al comma 32, i soggetti competenti all’erogazione dei finanziamenti in questione provvedono a disporre i pagamenti in questione ai soggetti che ne abbiano diritto. Il costo della certificazione è considerato spesa elegibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento del soggetto gestore. Ai sensi dei commi 32 e 33 per amministrazione si intende la competente struttura della Giunta regionale, ovvero l’ente delegato all’esercizio delle attività secondo quanto indicato dalla normativa vigente. 34. Le norme di cui ai commi 32 e 33 sono applicabili anche alle attività finanziate ai sensi delle leggi regionali n. 95/1980, n. 42/1994, n. 1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, in quanto gestite dalla Regione, alle attività finanziate in materia ai sensi delle leggi statali, con esclusione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la società finanziaria regionale e/o con il sistema bancario una convenzione per la gestione di un fondo finalizzato ad accellerare le procedure di spesa delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006. I costi di gestione del fondo di cui al presente comma costituiscono spesa elegibile. Sono esentati dall’obbligo di rilascio della fidejussione i soggetti gestori che richiedono pagamenti intermedi sulla base delle certificazioni di cui al comma 30, limitatamente alle richieste medesime. 35. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 dell’articolo 24 così come modificato dall’articolo 5 comma 1 lettera e) della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 è sostituito dal seguente: “6. A partire dall’avvio della legislatura 2000-2005, l’organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è contenuto nel limite di 340 unità.”; b) il comma 2 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente: “2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali.”. 36. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “2. Qualora non si proceda come indicato al comma 1, i progetti e i programmi di intervento sono istruiti dalla commissione tecnica di cui all’articolo 4. Sulla base dell’istruttoria della commissione, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, qualora non ricorra la conferenza di servizi di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), convoca apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano gli enti e le amministrazioni interessati. Le determinazioni delle predette conferenze di servizi sono approvate dalla Giunta regionale.”; b) la lettera d) del comma 4 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “d) l’espressione dei pareri di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 sugli strumenti urbanistici generali e relative varianti dei comuni compresi nel Piano territoriale d’area Malpensa; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso tale termine il parere si intende favorevole; al fine dell’espressione del parere i comuni trasmettono alla commissione tecnica regionale Malpensa il piano regolatore generale e relative varianti adottati con gli allegati contestualmente al deposito degli stessi nella segreteria comunale;”. 37. Alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale “ALER”), è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente comma 1 bis: “1 bis. La Regione subentra nei rapporti giuridici relativi alle attività del disciolto Consorzio Regionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Lombardia (C.R.I.A.C.P.L.). Le somme residue alla liquidazione del disciolto C.R.I.A.C.P.L. sono acquisite al bilancio regionale.”. 38. Alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere: e bis), e ter): “e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella “M” dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella “N” dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”; b) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente lettera: d bis): “d bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella “N” dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”; c) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere: e bis), e ter): “e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella “M” dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979; e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella “N” dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;”; d) dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente lettera b bis): “b bis) il responsabile del Servizio Farmaceutico dell’ASL.”. e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis: “5 bis. I riferimenti, contenuti nella presente legge, ai profili della dirigenza del ruolo sanitario ed al personale non dirigenziale del comparto sanitario devono intendersi ricondotti rispettivamente a quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 come modificato dal d.lgs. 229/99, ed all’allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 7 aprile 1999;”; f) all’articolo 6 comma 3, dopo le parole “personale tecnico sanitario”, sono aggiunte le parole “personale di vigilanza ed ispezione, personale della riabilitazione”. 39. Alla legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica: a) il comma 4 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera: a) i requisiti ulteriori di qualità che costituiscono presupposto per l’accreditamento, nonché le condizioni e le modalità per l’accreditamento stesso delle strutture pubbliche e private di riabilitazione extra ospedaliera, esercenti attività ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 833/1978, e delle strutture che erogano servizi socio-sanitari integrati; b) l’accreditamento delle singole strutture, con le procedure previste dall’articolo 12 della presente legge. Per ognuna delle strutture indicate alla lettera a) del presente comma, la Giunta regionale procede a verifica periodica, tramite le ASL e informando la commissione competente, dei requisiti che hanno dato luogo all’accreditamento, confermando l’accreditamento medesimo e tenendo conto di eventuali modifiche rese necessarie da variazioni organizzative e gestionali nell’erogazione delle prestazioni accreditate. Le strutture accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità dei diritti tra soggetti pubblici e privati, al sistema dei servizi socio-sanitari integrati.”. 40. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59’) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 46 dell’articolo 2 è abrogato; b) il comma 55 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “55. Sono soggetti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da enti pubblici che prevedono nello statuto lo svolgimento di attività fieristiche.”; c) il comma 97 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni, e a stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro adeguamento.”; d) il comma 58 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale: a) le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), relative a: a1) riconoscimento, su iniziativa e proposta dei comuni interessati; a2) determinazione delle modalità di pianificazione e gestione; a3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori; b) le funzioni relative alla promozione e coordinamento della “giornata del verde pulito”, di cui alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).”; e) dopo il comma 58 dell’articolo 3 è inserito il seguente comma 58 bis: “58 bis. Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette alla perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34 della l.r. 86/1983, si applicano le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), purchè tali varianti non comportino modifiche nella zonizzazione del territorio.”; f) la lettera b) del comma 148 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “b) provvede all’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale), da sottoporre allo Stato al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.”; g) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “c) la verifica della conformità alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall’articolo 115, commi 3 e 3 bis del d.lgs. 112/1998, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell’applicazione della buona pratica di laboratorio;”; h) dopo il comma 4 dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater: “4 bis. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l’esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali; 4 ter. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 4 quater. La competenza in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A (con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla) di cui all’art. 5 del decreto del Ministro della sanità del 2 agosto 1991 e all’art. 5 del d.p.r. 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanaza magnetica nucleare sul territorio nazionale) è delegata alle A.S.L. , in base alle rispettive competenze territoriali.”; i) il comma 52 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “52. Sono mantenute in capo alle province le attività svolte ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale).” . 41. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione), è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 14 dell’articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi 14 bis e 14 ter: “14 bis. Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l’indizione del bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande, ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari; 14 ter. Ai fini dell’accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che compete ai comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), i comuni, in attesa dell’istituzione di propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare in loro vece, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine la Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione.”.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 3
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ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 9
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ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 41 del 1990
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ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 7 del 1993 Articolo 4
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ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 7 del 1993 Articolo 5
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 5
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 6
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 7
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 10
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 45 del 1980 Articolo 21
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 66 del 1982 Articolo 6
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 21
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 31
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1984 Articolo 7
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1984
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1985 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 1
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 50 del 1986 Articolo 8
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 1989 Articolo 34
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 1
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 65 del 1989 Articolo 8
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1990 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1993 Articolo 11
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1993 Articolo 6
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 21 del 1993 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1994 Articolo 10
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1994 Articolo 41
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1995 Articolo 10
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 5
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 6
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1996 Articolo 24
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 16 del 1996 Articolo 32
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1996 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1996 Articolo 6
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 1
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Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 3
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Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 5
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 6
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 7
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 8
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 31 del 1997 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1998 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1998 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 11 del 1998 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 11 del 1998 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 11 del 1998 Articolo 5
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 8
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 15
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 19
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Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 24
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 25
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 31
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1998 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1999 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 8 del 1999 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 10 del 1999 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 10 del 1999 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 2
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 3
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 4
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 2000 Articolo 2
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AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 24
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AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 13 del 1996 Articolo 5
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AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 8
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AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 35 del 1996 Articolo 12
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Contratto Collettivo del 1999
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 5 del 1991
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 1971 Articolo 3
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1975 Articolo 11
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 25
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 28
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 28
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 62
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 95 del 1980
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 45
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 86 del 1983 Articolo 34
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 76 del 1989 Articolo 3
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 9 del 1990 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 41 del 1990 Articolo 6
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 14 del 1991
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1991 Articolo 6
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1991 Articolo 7
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 42 del 1994
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1995 Articolo 7
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1996 Articolo 2
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1997 Articolo 2
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 31 del 1997 Articolo 12
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 20
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1998
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1999
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 8 del 1999 Articolo 1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 10 del 1999 Articolo 2
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1775 del 1933 Articolo
93
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1775 del 1933 Articolo
95
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 126 del 1958 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 126 del 1958 Articolo 7
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 105 del 1967
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1086 del 1971
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 5 del 1972
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 833 del 1978 Articolo 26
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 761 del 1979
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 317 del 1991
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 21 del 1992
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 21 del 1992 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 88 del 1992
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 185 del 1992
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1992 Articolo 87
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 474 del 1992
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 502 del 1992 Articolo 15
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 9 del 1993 Articolo 5
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 275 del 1993 Articolo 10
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 36 del 1994
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 109 del 1994 Articolo 10
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 383 del 1994
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 542 del 1994 Articolo 5
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 481 del 1995 Articolo 2
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 59 del 1997 Articolo 7
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997
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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 3
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 109 del 1998 Articolo 4
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 19
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 86
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